Banca Commerciale Italiana
Documenti di proprietà (parte aperta).
Le regole che disciplinano gli investimenti immobiliari delle Aziende di Credito sono il risultato di una stratificazione di leggi e di norme applicative emanate, nel corso degli anni, dalla Banca d'Italia.Confrontando le procedure espresse nella legge bancaria del 1936, che rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la legislazione in materia creditizia, con la "Revisione generale della normativa di Vigilanza in materia di partecipazioni e investimenti immobiliari" del 1981, momento di ricapitolazione di modifiche e ampliamenti avvenuti alla fine degli anni '70, è evidente che i mutamenti hanno portato ad un progressivo restringimento del campo d'azione concesso alle Aziende di Credito.
Nel 1936 infatti dovevano essere sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia "le deliberazioni di propri organi responsabili che comportino investimenti immobiliari o partecipazioni in aziende immobiliari controllate". Non erano previste dunque restrizioni in base all'uso a cui gli stabili erano destinati, anche se l'Organo di Vigilanza si riservava di chiedere, in relazione al grado di liquidità delle singole Aziende, la graduale alienazione di immobili non adibiti ad uso ufficio.
Ora del 1981 invece gli investimenti immobiliari erano circoscritti a due categorie:
- immobili di uso funzionale
- immobili per investimento dei fondi di previdenza sociale e dei fondi di liquidazione del personale.
I cespiti acquisiti per recupero crediti, nonchè gli edifici che perdevano la loro primitiva destinazione funzionale devono essere venduti, se non ricondotti ad una delle due tipologie di immobili ammesse.
Dalle carte qui inventariate è azzardato formulare delle ipotesi su quanto questi cambiamenti di direttive abbiano influito sulla politica degli acquisti e delle vendite della BCI. La serie è infatti lacunosa e, in mancanza di prospetti completi di tutti i movimenti immobiliari, non si è per ora in grado di stabilire neanche di quanto [frase già inserita in GEA, campo materiale perduto totale]